Descrizione
Il Decreto legislativo 14/03/2011, n. 23, art. 4 ha introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di Provincia, le Unioni di Comuni e i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o Città d’arte, di istituire un'imposta di soggiorno (IDS) a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate sul proprio territorio destinata a finanziare:
- interventi in materia di turismo
- interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
La norma nazionale dà facoltà alle Amministrazioni comunali, con proprio Regolamento, di adottare o meno l'imposta a seconda di autonome esigenze di bilancio o scelte politiche.
In Comune di Abbadia Lariana …
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n.52 del 20/12/2019 è stata instituita l'Imposta di Soggiorno nel Comune di Abbadia Lariana. L'imposta riguarda il periodo compreso tra il 01 marzo e il 30 settembre di ogni anno.
Le tariffe da applicare sono:
CAMPEGGI | ALTRE STRUTTURE |
0,50 € a persona per pernottamento | 1,00 € a persona per pernottamento |
L’imposta è a carico di coloro che alloggiano a pagamento nelle strutture ricettive situate sul territorio del Comune di Abbadia Lariana. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere e non alberghiere che offrono alloggio, così come meglio individuare dalla L.R. n. 27 del 1 ottobre 2015.
Sono esenti dal pagamento:
- minori sino al compimento del quattordicesimo anno età;
- i disabili ai sensi della legge 104/92 oltre ad un loro accompagnatore dove previsto;
- persone dal compimiento di 65 anni di età
L’imposta è applicata fino ad un massimo di 7 prenottamenti consecutivi nella medesima struttura
Adempimenti gestori attività ricettive:
Dichiarazione e versamento (periodo dal 01/03 al 31/05) entro il 15/06 di ogni anno.
Dichiarazione e versamento (periodo dal 01/06 al 30/09) entro il 15/10 di ogni anno.
Si comunica inoltre che il Comune di Abbadia Lariana ha messo a disposizione in forma gratuita il Portale per la Gestione dell'Imposta di Soggiorno così come per il registro degli ospiti da comunicare alla questura accessibile tramite SPID.
Accedi alla pagina di gestione dell'imposta di soggiorno
ALLEGATI:
Approfondimenti
Il pagamento deve essere corrisposto da chi alloggia nelle strutture ricettive presenti sul territorio comunale.
L'imposta si applica per persona e per pernottamento, ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive tenuto conto della sua classificazione.
Le tariffe applicate sono deliberate dal Comune.
Eventuali maggiorazioni, riduzioni o esenzioni sono stabilite dal Regolamento comunale.
I soggetti passivi devono versare l’imposta di soggiorno al gestore della struttura.
L’imposta si intende assolta al momento del pagamento con emissione di ricevuta nominativa non fiscale oppure fattura fiscale indicando l'importo come "operazione fuori campo applicazione I.V.A.".
In alternativa, i gestori potranno rilasciare una ricevuta nominativa a parte con l’indicazione della sola imposta di soggiorno.
Le tempistiche di dettaglio relative al versamento del tributo sono stabilite dal Regolamento comunale.
I gestori delle strutture ricettive hanno l’obbligo di presentare al Comune, esclusivamente in via telematica tramite il portale dell'Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, una dichiarazione annuale con il dettaglio su base mensile:
- del numero degli ospiti che hanno pernottato nella struttura nel periodo di riferimento
- del numero degli ospiti esenti e la relativa causale
- dell'imposta dovuta e degli estremi dei versamenti effettuati
- ogni eventuale ulteriore informazione utile ai fini del computo dell’imposta.
Si segnala che:
- ogni struttura ricettiva deve effettuare la propria dichiarazione
- in caso di struttura aperta, la dichiarazione deve essere presentata anche se per il periodo considerato non ci sono stati pernottamenti o ci sono stati pernottamenti di soggetti esenti dal pagamento dell’imposta.
Le dichiarazioni devono essere conservate fino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla loro compilazione, in formato elettronico, dai gestori delle strutture ricettive e messe a disposizione dell’Amministrazione comunale in caso di accertamenti.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato con Decreto ministeriale 29/04/2022 il modello di dichiarazione e le relative istruzioni e specifiche tecniche per la compilazione e l'invio dell'imposta di soggiorno. La dichiarazione va presentata esclusivamente in via telematica tramite il portale dell'Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
L'omessa o infedele presentazione della dichiarazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100% al 200% dell'importo dovuto (Decreto legislativo 18/12/1997, n. 471, art. 13).
Relativamente all'anno 2020, la dichiarazione deve essere presentata unitamente a quella riguardante l'anno 2021, quindi entro il 30 giugno 2022.
Per ulteriori informazioni, consulta il sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.